Onorevoli Colleghi! - La necessità di individuare ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi propri, che la identificano e la distinguono dalle altre persone, richiede di superare, con nuove norme più consone a questa necessità, alcune norme attualmente previste dal codice civile.
In particolare, riteniamo necessario definire una normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la data di nascita o altro ancora qualora fosse necessario, e non come una persona che ha un cognome «appoggiato» ad un altro, così come stabilisce ora il nostro codice.
L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo cognome da parte della moglie. L'articolo 262, infine, oltre a stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre.
Si tratta di norme che occorre superare non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma anche per garantire una effettiva pari dignità di persone ad entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare quella