Onorevoli Colleghi! - La necessità di individuare ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi propri, che la identificano e la distinguono dalle altre persone, richiede di superare, con nuove norme più consone a questa necessità, alcune norme attualmente previste dal codice civile.
      In particolare, riteniamo necessario definire una normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la data di nascita o altro ancora qualora fosse necessario, e non come una persona che ha un cognome «appoggiato» ad un altro, così come stabilisce ora il nostro codice.
      L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo cognome da parte della moglie. L'articolo 262, infine, oltre a stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre.
      Si tratta di norme che occorre superare non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma anche per garantire una effettiva pari dignità di persone ad entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare quella

 

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«cancellazione» della donna-madre che le attuali norme stabiliscono.
      Con la presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Laura Cima (atto Camera n. 202), si intende offrire ai genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il cognome del figlio, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
      Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non impone nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle successive generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sé da quel momento in poi.
      È fin troppo evidente che la presente proposta di legge non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si tratta semplicemente di una proposta tendente a superare l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la donna-madre.
 

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